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Prima del 25 gennaio 2000, data di pubblicazione del d.p.r. 34, primo “Regolamento” SOA, le imprese erano soggette ad iscrizione all’Albo Nazionale dei Costruttori, ora abrogato. La modalità di iscrizione era abbastanza similare all’attuale sistema di Qualificazione ed esistevano già le categorie di opere e le classifiche di importo, sebbene differenti per tipologia e dimensione.
Con l’avvento del Regolamento sopracitato, l’unico documento qualificante diviene l’Attestazione SOA. Nel 2006 viene pubblicato il Codice dei Contratti Pubblici d.lgs 163, che abroga la legge 109/94 ed anticipa l’imminente revisione del regolamento di qualificazione.
“I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità” (Estratto del d.lgs. 163/06, art. 40).
Pertanto, qualunque impresa che intenda partecipare a pubbliche gare d’appalto per l’esecuzione di opere con importo maggiore di € 150.000,00, è tenuta a conseguire l’Attestazione SOA e presentarla come documento unico di Qualificazione.
Riferimenti tratti dal sito www.attestazionesoa.it